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Comunicazione – obbligo di emissione dell’autofattura elettronica per le fatture d’acquisto estere dal 1° luglio 2022

Gent.mi sig.ri Clienti,

vi ricordiamo che dal 1° luglio 2022 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni attive e la trasmissione delle autofatture e delle operazioni di integrazione IVA relative agli acquisti dall’estero, tramite emissione dei documenti di fatturazione elettronica TD17, TD18 e TD19. Contestualmente verrà abolito l’esterometro.

Evidenziamo che con l’art.12 del D.L. 73 del 21 giugno 2022 (noto come “Decreto Semplificazioni”) quest’obbligo è stato eliminato per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro.

Di conseguenza quando si riceverà una fattura estera superiore ai limiti indicati (normalmente cartacea o su PDF), bisognerà emettere una fattura elettronica indicando le nuove tipologie di documento messe a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

La fattura elettronica sarà così strutturata:

Campo “codice destinatario”. Abbiamo tre possibilità, come per le fatture verso cliente italiano:

  • Se il destinatario fosse dotato di un codice destinatario relativo ad un canale accreditato, bisogna indicarlo.
  • Se è dotato di una PEC, si indica ‘0000000’, e si va a indicare la PEC nel campo PECDestinatario;
  • Infine, il caso più comune, se non si ha né un codice destinatario, né una PEC, si indicano solo 7 zeri: 0000000

Campo “Tipo di documento”. I tipi di documento da usare sono i seguenti:

  • TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estro
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72

Emettendo le autofatture con questi Tipi di Documento, l’Agenzia delle Entrate indicherà automaticamente l’importo dell’iva sia nelle vendite che negli acquisti.

Campo data

  • Nel campo “Data” della sezione Dati generali occorre indicare:

la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto da  fornitore intra-UE;

  • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa a fornitori extra-UE

Le trasmissioni delle fatture di integrazione dovranno essere effettuate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni.

Quest’obbligo non vale per gli acquisti interni con una fattura elettronica con inversione contabile, per i quali si può continuare a integrare manualmente il documento.