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Bonus 200 euro a professionisti e lavoratori autonomi

Gent.mi sig.ri Clienti,

il D.L. n. 50/2022, convertito con modifica in l. n. 91/2022, ha previsto il riconoscimento di una indennità una tantum pari a 200 euro per lavoratori autonomi e i professionisti che abbiano i seguenti requisiti:

– siano iscritti alle gestioni previdenziali INPS ovvero iscritti ad altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/2022 (ad es. Casse Geometri, Ingegneri e Architetti, Forense, Medici, Veterinari, Notariato, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Farmacisti, Consulenti del lavoro, Impiegati dell’Agricoltura, FASC, ENASARCO, INPGI e ONAOS);

che non abbiano già percepito, sotto altro titolo e per altre motivazione, l’analogo bonus previsto dall’art. 31 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e 32 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. n. 50/2022;

che nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

La domanda per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto dovrà essere presentate dal professionista (immaginiamo telematicamente):

– all’INPS;

– ovvero agli enti di previdenza cui il professionista è obbligatoriamente iscritto.

Le modalità di presentazione saranno definite quindi dai singoli enti previdenziali: attendiamo chiarimenti nel merito.

Non risulta però ancora stabilita la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare la domanda per il riconoscimento dell’indennità una tantum.

La stampa di settore ipotizza dal 15 settembre. Vi aggiorneremo nel merito.

Nell’istanza il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

  1. di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  2. di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022;
  3. di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
  4. di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui sopra;
  5. nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

All’istanza dovrà inoltre essere allegata copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Quanto alle modalità di erogazione,  si precisa che gli enti preposti all’erogazione (INPS e gli enti di previdenza obbligatoria) procederanno secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Nel caso in cui, in esito ai controlli, l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, avvierà una procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.