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Comunicazione – certificazioni uniche 2022

Gentilissimi Signori Clienti,

Vi ricordiamo che il nostro legislatore ha previsto per i sostituti d’imposta l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate la certificazione dei redditi corrisposti nell’anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, tramite il modello cosiddetto “Certificazione Unica”.

Nel modello devono essere indicati:

–       i redditi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati;

–       i compensi e le provvigioni pagati ai lavoratori autonomi e agli agenti;

–       eventuali redditi diversi.

Come da disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare ai loro percipienti la Certificazione dei redditi corrisposti, anche in formato elettronico (ad esempio, via e-mail) entro il 16 marzo 2022.

Vi preghiamo pertanto di farci avere entro e non oltre il 31/01/2022 la seguente documentazione necessaria allo scopo:

–      copia F24 pagati dal febbraio 2021 al gennaio 2022 con codice tributo 1040 con allegata copia delle fatture o quietanze ad esso relative;

–      copia mastrino “debiti per ritenute d’acconto” preventivamente spuntato con la documentazione sopra citata;

–      copia eventuali fatture dei compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011 (nuovo regime minimi) pagate nel 2021;

–     copia eventuali fatture di professionisti dei compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’art. 1 della L. 190/2014 pagate nel 2021;

–      copia eventuali quietanze dei compensi pagati nell’anno 2021 per le collaborazioni rese da sportivi, esenti da ritenuta in quanto inferiori ad € 10.000,00.

I clienti la cui contabilità viene tenuta dallo Studio e che non ci abbiano già autorizzato alla lettura del c.d. “cassetto fiscale” devono farci pervenire solo gli F24 non ancora consegnati, in quanto il resto della documentazione è già in nostro possesso.

Nel caso di clienti seguiti anche da uno Studio paghe Vi preghiamo di prendere contatti con il medesimo, al fine di unificare fin d’ora la compilazione e trasmissione della Certificazione Unica.